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Gestione degli infortuni

Ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali gli alunni e gli insegnanti degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro, unitamente al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che nell'espletamento del proprio servizio utilizza macchine, VDT o è addetto alla movimentazione manuale di carichi, ovvero è addetto ai laboratori o partecipa alle esperienze tecnico-scientifiche o alle esercitazioni pratiche e di lavoro.

La circolare n. 311 del novembre 1992 dell'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva del MPI ha precisato che la copertura assicurativa si estende anche agli alunni e ai docenti ai quali siano occorsi infortuni durante le ore curriculari di educazione fisica e che abbiano dato luogo a morte o inabilità permanente totale o parziale a partire dall'undicesimo punto percentuale di cui alla tabella allegata del DPR n. 1124.

Per le attività non contemplate dagli artt. 1 e 4 del DPR 1124/65, la tutela assicurativa di cui gode il personale direttivo,docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario è quella disciplinata dal DPR 10 gennaio 1957 n.3 e successive modificazioni e integrazioni.

Si ricorda infine che sono amministrativamente sanzionati:

  • l'omessa o ritardata denuncia alla P.S. dell'infortunio;
  • la mancata registrazione sul registro dell'infortunio stesso;
  • l'omessa o ritardata denuncia all'INAIL.

Si precisa che la denuncia per infortuni agli alunni, avvenuti in Istituto in locali diversi da laboratori e palestra, va fatta esclusivamente ai fini assicurativi.